Art. 410 cpp - Opposizione alla richiesta di archiviazione
1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
Ordinanza GIP archiviazione per tenuità del fatto
L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione).
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 31/05/2023, n. 36468
Archiviazione senza avviso alla persona offesa
Avverso il decreto di archiviazione pronunciato senza l'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta sono esperibili i rimedi della riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen., dell'opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché del reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen., sicché come tale deve essere qualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Cass. pen., Sez. V, Ordinanza, 30/09/2021, n. 354
Temi nuovi e specifici di indagine con un rinvio per relation all’atto di opposizioneInizio modulo
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al pubblico ministero, temi nuovi e specifici di indagine operando un rinvio "per relationem" all'atto di opposizione, pur se analitico e diffuso, attenendo l'eventuale superfluità dei contenuti al merito del provvedimento e non al suo aspetto strutturale o funzionale).
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 09/12/2020, n. 8020
Pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti nell'opposizione all'archiviazione
Ai fini della ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti"), con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale.
Cass. pen. n. 6587/2017
L'opposizione all'archiviazione va depositata presso la cancelleria del Pubblico Ministero
E' la trasmissione della richiesta e degli atti al giudice per le indagini preliminari che segna il momento oltre il quale la dichiarazione della persona offesa non può più essere utilmente effettuata, perchè da questo momento è investita un'autorità diversa e ha origine una nuova fase del procedimento, nella quale gli effetti tipici della dichiarazione non possono più verificarsi. Infatti risulta ormai impossibile il deposito degli atti presso il pubblico ministero, per consentire alla persona offesa di prenderne visione per l'eventuale opposizione prima della trasmissione al giudice per le indagini preliminari, e risulterebbe impossibile la stessa opposizione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari avesse già emesso il decreto di archiviazione. Per realizzare una sequenza procedimentale sostitutiva di quella normalmente prevista dall'art. 408 c.p.p., commi 2 e 3, e ormai definitivamente impedita, il pubblico ministero che avesse ricevuto la dichiarazione della persona offesa dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari dovrebbe informare immediatamente il giudice, chiedendogli se ha emesso o meno il provvedimento richiesto, e, in caso di risposta negativa, dovrebbe far notificare l'avviso della richiesta alla persona offesa, comunicandole anche che gli atti sono ormai nella disponibilità del giudice. Questo, a sua volta, informato della notificazione, dovrebbe mettere la parte in condizione di prendere visione degli atti nel termine stabilito dall'art. 408 c.p.p., comma 3, restituendoli al pubblico ministero (come ha prospettato criticamente Sez. 1, 25 giugno 2003, p.o. in proc. c. ignoti, cit.) o tenendoli depositati per dieci giorni prima di provvedere.
Solo alla scadenza di questo termine il giudice, infine, sarebbe in grado di individuare il procedimento da seguire: quello previsto dall'art. 409 c.p.p. o quello previsto dall'art. 410 c.p.p., nel caso di opposizione della persona offesa.
Cass. 42791/16
Cassazione Penale, sez. II, sentenza 20 aprile 2007, n. 16228
Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 21 maggio 2008, n. 20328
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 21 maggio 2008, n. 20389