Art. 419 cpp - Atti introduttivi

Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa [90, 91], della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies. (1) 2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti. 3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. 4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità. (1) Comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 giugno 2000, n. 144 e, successivamente, dall’art. 9, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67.

Cassazione Penale, sez. II, sentenza 11 aprile 2008, n. 15417


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