Art. 442 cpp - Decisione
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo.
2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione. (1)
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.
(1) comma aggiunto dalla riforma Cartabia.
Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 6 dicembre 2007, n. 45583