Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. 3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta (1) giorni prima della data fissata per il giudizio. 4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3. (1) La parola: “venti” è stata così modificata dall’art. 14, comma 1, della L. 1 marzo 2001, n. 63.