Art. 457 cpp - Trasmissione degli atti

Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio. 2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1, sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.




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