L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. (3) 2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5. (1) La Corte costituzionale con sentenza 15 febbraio 1991, n. 81 ha dichiarato l'illegittimità del primo e secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero in caso di dissenso sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma. (2) La Corte Costituzionale con sentenza 31 gennaio 1992, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevedono che il giudice all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma. (3) Periodo soppresso dall'art. 36, comma 1, lett. a) della L. 6 dicembre 1999, n. 479. (4) La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 gennaio 2015, n. 1 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.