Art. 464 novies cpp - Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova

Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta. (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 aprile 2014, n. 67 che ha inserito l’intero Titolo quinto-bis.