Art. 480 cpp - Verbale di udienza

L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati: a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza; b) i nomi e i cognomi dei giudici; c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. 2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.




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