Art. 484 cpp - Costituzione delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420- bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Dibattimento (artt. 470-524)