Art. 490 cpp - Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace

Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67.




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