Art. 496 cpp - Ordine nell'assunzione delle prove

L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2. 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.




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