Art. 501 cpp - Esame dei periti e dei consulenti tecnici
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.
L'esame del perito è una prova dichiarativa
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 19/02/2020, n. 15255
Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado.
I consulenti tecnici non possono assistere all'esame del CTU / Perito
Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 10/01/2018, n. 40705 (rv. 274337-02)
La regola stabilita dall'art. 149, disp. att., cod. proc. pen. per la quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all'attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte della corte territoriale, dell'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto l'istanza del difensore dell'imputato volta ad ottenere che il proprio consulente tecnico potesse essere presente all'assunzione dei testimoni prima di rendere l'esame). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/11/2016)
Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 17/01/2008, n. 8377 (rv. 239281)
In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, in quanto l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen. riconosce sostanziale qualità di testimone ai consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte. (Rigetta, App. Milano, 4 Dicembre 2006)
Confronto tra periti e consulenti tecnici nel dibattimento del processo penale
Cass. pen., Sez. I, 24/05/2006, n. 34947
In tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 cod. proc. pen. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, comma primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni.
Obbligatorio l'esame del perito perchè è interesse delle parti del processo penale
Cass. pen., Sez. IV, 29/11/2004, n. 1288 (rv. 230784)
Anche se la norma in commento prevede l'applicazione della disciplina dell'esame del testimone, vi sono casi nei quali può essere necessario esaminare un teste che - per ragioni connesse all'età ovvero per particolari cognizioni o preparazione tecnica o peculiarità della materia da trattare - implichi un bagaglio di nozioni rispetto alle quali il difensore si senta inadeguato sì da rendere auspicabile di essere affiancato da un esperto ai fini di una effettività dell'esercizio del proprio diritto di difesa e rappresentanza dell'imputato, e pertanto si renda necessaria la presenza del consulente tecnico a tal uopo autorizzato dal giudice.
L'introduzione, nel codice di rito del 1989, di una norma come l'art. 233 sembra essere proprio espressione dell'intento legislativo di non restringere la possibilità di un'assistenza tecnica all'autorizzazione del giudice.
Il diniego della richiesta autorizzazione va opposto immediatamente dopo la rappresentazione dell'ordinanza e da luogo ad una nullità assoluta generale a regime intermedio.