L'accertamento tecnico medico legale che presuppone un'attività di rilievo, mediante l'acquisizione di dati informativi da cosa sottoposta ad un processo irreversibile di modificazione, da eseguirsi con urgenza, deve essere compiuto nelle forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen., al fine di garantire che l'acquisizione di una prova irripetibile avvenga nel contraddittorio delle parti, mentre la consulenza specialistica che si fondi sull'esame di dati cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un'attività diagnostica ed implichi esclusivamente un'attività valutativa di tipo tecnico-scientifico ha natura di atto ripetibile e può essere disposta ex art. 359 cod. proc. pen, essendo in questo caso, il diritto di difesa garantito dall'escussione del consulente nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell'art. 501 cod. proc. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 17/04/2019)
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 15/07/2019, n. 37340
L'esame del perito è una prova dichiarativa
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 19/02/2020, n. 15255
Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado.
I consulenti tecnici non possono assistere all'esame del CTU / Perito
Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 10/01/2018, n. 40705 (rv. 274337-02)
La regola stabilita dall'art. 149, disp. att., cod. proc. pen. per la quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all'attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte della corte territoriale, dell'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto l'istanza del difensore dell'imputato volta ad ottenere che il proprio consulente tecnico potesse essere presente all'assunzione dei testimoni prima di rendere l'esame). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/11/2016)
Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 17/01/2008, n. 8377 (rv. 239281)
In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, in quanto l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen. riconosce sostanziale qualità di testimone ai consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte. (Rigetta, App. Milano, 4 Dicembre 2006)
Confronto tra periti e consulenti tecnici nel dibattimento del processo penale
Cass. pen., Sez. I, 24/05/2006, n. 34947
In tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 cod. proc. pen. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, comma primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni.
Obbligatorio l'esame del perito perchè è interesse delle parti del processo penale