Art. 51 cpp - Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. (5) 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (1). 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (2). 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (3). 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635- quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (4). (1) Comma aggiunto dall’art. 3, primo comma D.L. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con modificazioni la L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 5 L. 1 ottobre 2012, n. 172 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, L. 23 febbraio 2015, n. 19. (2) Comma aggiunto dall’art. 3, primo comma D.L. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con modificazioni la L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dal numero 1) della lettera 0a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. (3) Comma aggiunto dall’art. 10-bis, D.L.18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 e coì modificato dal numero 2) della lettera 0a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. (4) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 11, L. 18 marzo 2008, n. 48 e poi così modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 5, L. 1 ottobre 2012, n. 172. (5) Nel presente provvedimento le parole “Direzione nazionale antimafia” sono state sostituite dalle parole “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7.