Art. 517 cpp - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. 1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1- ter. (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 giugno 1994, n. 265 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. La stessa Corte, con sentenza 29 dicembre 1995, n. 530 ha inoltre dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale relativamente al reato contestato in dibattimento. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 23-25 giugno 2014, n. 184 (Gazz. Uff. 2 luglio 2014, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 del presente codice, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 9 luglio 2015, n. 139 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.




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