Art. 519 cpp - Diritti delle parti

Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa. 2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. (1) 3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni. (1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 giugno 1992, n. 241 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui nei casi previsti dall'art. 516 c.p.p. non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e nell'inciso "a norma dell'art. 507". La Corte costituzionale con sentenza 20 febbraio 1995, n. 50 ha inoltre dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 c.p.p. non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove.