Art. 520 cpp - Nuove contestazioni all'imputato assente

Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. (2) 2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3. (1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 4, L. 28 aprile 2014, n. 67. (2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 4, L. 28 aprile 2014, n. 67.