Art. 522 cpp - Nullità della sentenza per difetto di contestazione

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità. 2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 9 aprile 2009, n. 15499 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 9 aprile 2009, n. 15545