Art. 523 cpp - Svolgimento della discussione

1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.



1. Nullità relativa per violazione del diritto di replica dell'imputato e del difensore

La nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte interessata, pena la decadenza. Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2026, n. 22233


2. Violazione del diritto di replica della parte civile: assenza di nullità per principio di tassatività

La violazione del diritto di replica della parte civile non integra una causa di nullità, in quanto tale sanzione processuale non è espressamente prevista dalla legge; in forza del principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 c.p.p., la nullità per la discussione è comminata esclusivamente per la violazione del diritto di parola dell'imputato e del suo difensore prevista dal comma 5 dell'art. 523 c.p.p. Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2026, n. 22233


3. Violazione dell'ordine della discussione: non integra nullità

Il mancato rispetto dell'ordine della discussione previsto dall'art. 523 c.p.p. non integra di per sé una causa di nullità, poiché la sanzione processuale è prevista solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al difensore, contemplata esclusivamente dal comma 5 del medesimo articolo. Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2026, n. 22233; Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2015, n. 2641, Rv. 265923-01


4. Assenza di nullità per cesura temporale tra istruttoria dibattimentale e discussione finale

Il canone dell'immediatezza dello svolgimento della discussione finale, ancorché immanente al sistema accusatorio basato sulla centralità e sulla concentrazione del dibattimento, non è espressamente sancito dall'art. 523 c.p.p. e la sua violazione non è assistita da alcuna sanzione di nullità, operando il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p. Cass. pen., Sez. II, 26 marzo 2026, n. 11600


5. Diritto dell'imputato e del difensore di avere la parola per ultimi: nozione di «difensore»

La locuzione «difensore» contenuta nell'art. 523, comma 5, c.p.p. va intesa, alla luce del significato proprio delle parole, come riferita esclusivamente al difensore dell'imputato; solo quest'ultimo e l'imputato medesimo devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano, dovendosi escludere l'estensione della garanzia ai difensori delle altre parti private. Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2026, n. 22233


6. Dichiarazioni spontanee dell'imputato: non assimilabili a nuove prove ai fini dell'interruzione della discussione

Le dichiarazioni spontanee dell'imputato, previste dall'art. 494 c.p.p., non sono assimilabili in alcun modo a nuove prove e, pertanto, non legittimano l'interruzione della discussione ai sensi dell'art. 523, comma 6, c.p.p.; l'interruzione è giustificata esclusivamente dall'assoluta necessità di assumere nuove prove, in conformità alla lettura restrittiva della clausola eccezionale che presidia il contraddittorio. Cass. pen., Sez. IV, 30 luglio 2024, n. 31145; Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2026, n. 17123


7. Riapertura istruttoria dibattimentale e obbligo di rinnovare la discussione dall'inizio

Quando, nel corso della discussione, sia disposta la riapertura dell'istruttoria per l'assunzione di nuove prove ai sensi degli artt. 523, comma 6, e 507 c.p.p., la discussione non può essere semplicemente ripresa, ma deve essere rinnovata dall'inizio, perché le conclusioni delle parti vengono formulate solo dopo l'esaurimento della prova; la mancata rinnovazione integra nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) o c), c.p.p. Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2026, n. 9932; Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2026, n. 2070


8. Valutazione dell'«assoluta necessità» di assumere nuove prove: giudizio prospettico ex ante

La valutazione circa la sussistenza dell'«assoluta necessità» di assumere nuove prove richiesta dall'art. 523, comma 6, c.p.p. deve essere compiuta con giudizio prospettico al momento dell'adozione dell'ordinanza e non ex post sulla base dell'esito dell'integrazione probatoria; né il mancato esame di tutti i testi ammessi né la modestia del contributo conoscitivo delle prove acquisite possono retroagire sulla legittimità del provvedimento, censurabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2026, n. 17123


9. Acquisizione documentale nel corso della discussione e necessità di rinnovazione

L'acquisizione di prove documentali, disposta nel corso della discussione su richiesta di parte, obbliga il giudice alla rinnovazione dell'intera discussione, al fine di consentire alle parti di interloquire sulla documentazione acquisita, previo esame della stessa; qualora il giudice non proceda alla rinnovazione e utilizzi i documenti nella decisione, la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2026, n. 2070; Cass. pen., Sez. VI, 6 novembre 2014, n. 30897, dep. 2015, Rv. 265599


10. Prosecuzione della discussione ad altra udienza per eventuali repliche: assenza di nullità

Non si verifica alcun vizio processuale invalidante nel caso in cui, con ordinanza, sia disposta la prosecuzione della discussione ad altra udienza per eventuali repliche, con il conseguente prolungamento della fase dibattimentale, anche quando le parti non si avvalgano poi di tale facoltà; il principio di immediatezza nella deliberazione della sentenza sancito dall'art. 525, comma 1, c.p.p. non è assistito da alcuna sanzione di nullità e subisce deroga proprio in virtù dell'art. 523, comma 6, c.p.p. Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2026, n. 23511


11. Replica: ammessa una sola volta e nei limiti strettamente necessari alla confutazione

Il diritto di replica previsto dall'art. 523, comma 4, c.p.p. è ammesso per ciascuna parte una sola volta e deve essere contenuto nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari; tale diritto spetta al pubblico ministero e ai difensori delle parti private, tra le quali va ricompresa la parte civile. Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2026, n. 22233


12. Mancata presentazione delle conclusioni da parte della parte civile: revoca tacita limitata al primo grado

La mancata presentazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 523 c.p.p. costituisce fatto concludente da cui l'art. 82, comma 2, c.p.p. fa derivare per legge la revoca tacita della costituzione di parte civile; tuttavia, il riferimento espresso all'art. 523 c.p.p. circoscrive tale effetto al solo giudizio di primo grado, con esclusione del giudizio di appello, in coerenza con il principio di immanenza della parte civile codificato dall'art. 76, comma 2, c.p.p. Cass. pen., Sez. V, 2 aprile 2026, n. 12553


13. Conclusioni della parte civile in appello: validità delle conclusioni rassegnate in primo grado

La parte civile costituita che non partecipi al giudizio di appello e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 c.p.p. deve ritenersi comunque presente nel processo, e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado del procedimento, non verificandosi alcuna revoca tacita della costituzione. Cass. pen., Sez. V, 2 aprile 2026, n. 12553; Cass. pen., Sez. 5, 6 aprile 2018, n. 24637, Rv. 273338


14. Conclusioni scritte della parte civile: obbligo di determinazione dell'ammontare del danno

L'art. 523, comma 2, c.p.p. impone alla parte civile di presentare conclusioni scritte che, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, devono comprendere anche la determinazione del loro ammontare; tale determinazione rileva altresì ai fini dell'individuazione del giudice civile competente per valore nel caso di successivo passaggio del giudizio alla sede civile. Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1618


15. Diritto di replica e ratifica dell'atto di costituzione di parte civile: esercizio nei limiti di confutazione

Nel caso in cui la ratifica di un atto di costituzione di parte civile viziato sia depositata nel corso del processo, la difesa dell'imputato può esercitare il diritto di replica previsto dall'art. 523, comma 4, c.p.p. per formulare osservazioni sulla legittimità e sugli effetti della ratifica; non è invece consentito richiedere il rinnovo ab initio dell'intera discussione, poiché questa può essere interrotta, ai sensi del comma 6, solo per l'assunzione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. Cass. pen., Sez. V, 8 maggio 2025, n. 17296


16. Principio di immutabilità del giudice: applicabilità alla fase della discussione

Il principio di immutabilità del giudice sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p. si applica anche al caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, in quanto la fase del dibattimento comprende quest'ultima secondo lo schema del codice di rito; la natura assoluta e insanabile della nullità comminata per la sua inosservanza impedisce che la parte possa prestare consenso alla mancata rinnovazione della discussione. Cass. pen., Sez. V, 17 luglio 2026, n. 27084


17. Rinnovazione della discussione per mutamento della composizione del giudice: diritto potestativo della parte

In caso di sopravvenuto mutamento della persona del giudice o della composizione del collegio, il giudice nella nuova composizione non è tenuto a rinnovare d'ufficio in toto la discussione già svolta; la rinnovazione è un diritto costruito come potestativo, esercitabile a domanda della parte legittimata, sicché, ove il giudice ripeta la sequenza procedimentale mettendo le parti in condizione di interloquire e queste non domandino la rinnovazione, nessuna nullità si produce. Cass. pen., Sez. V, 17 luglio 2026, n. 27084


18. Riapertura istruttoria in appello nel corso della discussione: presupposto della decisività della prova

In sede di gravame, il giudice di appello è tenuto, ai sensi dell'art. 602, comma 4, c.p.p., ad interrompere la discussione qualora la nuova prova, per la sua rilevanza e decisività, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo «determinante» a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti; l'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili. Cass. pen., Sez. V, 23 aprile 2026, n. 14734


19. Nullità per omessa rinnovazione della discussione dopo acquisizione probatoria: regime intermedio

La nullità derivante dall'omessa rinnovazione della discussione a seguito dell'acquisizione di nuove prove nel corso di essa è nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; essa deve pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte presente all'udienza, prima che il decidente si ritiri per emettere il verdetto, pena l'indeducibilità nei successivi gradi di giudizio. Cass. pen., Sez. V, 8 maggio 2025, n. 17296


20. Centralità del contraddittorio nella ripresa della discussione dopo riapertura istruttoria

Il sistema delineato dall'art. 523 c.p.p. è informato alla centralità del contraddittorio nella fase della discussione: una volta interrotta la discussione per assumere prove ai sensi del comma 6, la discussione deve essere rinnovata dall'inizio, garantendo a tutte le parti — e in ogni caso all'imputato e al difensore per ultimi — la facoltà di concludere sul novum probatorio così acquisito; ogni lesione di tale sequenza procedimentale integra nullità, salvo che la difesa abbia effettivamente potuto interloquire e concludere per ultima. Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2026, n. 17123



Inquadramento sistematico e funzione della norma

L'art. 523 c.p.p. disciplina lo svolgimento della discussione finale, che costituisce l'atto conclusivo della fase dibattimentale e si colloca, all'interno del Libro VII del codice di rito, nel Capo V dedicato alla discussione finale. La norma è entrata in vigore il 22 ottobre 1989 ed è stata oggetto di una significativa modifica al comma 1 ad opera dell'art. 4 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, che ha introdotto il riferimento alle ipotesi di cui all'art. 533, comma 3-bis c.p.p. (recidiva reiterata). La discussione rappresenta il momento in cui le parti, compiuta l'istruttoria dibattimentale, esercitano il loro diritto alla persuasione del giudice: non si tratta di un mero adempimento formale, ma dell'atto nel quale si sintetizzano e si valorizzano le risultanze probatorie acquisite nel contraddittorio, in piena aderenza al modello accusatorio accolto dal codice del 1988.

L'ordine degli interventi (comma 1)

Il comma 1 fissa una sequenza rigida e inderogabile: prima il pubblico ministero, poi i difensori delle parti private nell'ordine — parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria — e infine il difensore dell'imputato. Tale ordine riflette la struttura dialettica del processo accusatorio: l'accusa espone per prima le proprie conclusioni, e la difesa ha l'ultima parola nell'ambito delle arringhe principali. La discussione non può avere luogo fintanto che l'assunzione delle prove non sia esaurita: le conclusioni devono essere formulate dopo il completamento dell'istruttoria, il che comporta che, in caso di riapertura dell'istruttoria, la discussione debba essere integralmente rinnovata dall'inizio.

Le conclusioni scritte della parte civile (comma 2)

Il comma 2 impone alla parte civile di presentare conclusioni scritte, le quali, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, devono comprendere anche la determinazione del loro ammontare. Si tratta di un onere procedurale di rilievo sostanziale: la mancata presentazione delle conclusioni in primo grado costituisce fatto concludente dal quale l'art. 82, comma 2, c.p.p. fa derivare la revoca tacita della costituzione di parte civile — con la precisazione, elaborata dalla giurisprudenza, che tale effetto è circoscritto al solo giudizio di primo grado, non operando in sede di appello in virtù del principio di immanenza sancito dall'art. 76, comma 2, c.p.p.. La determinazione dell'ammontare del danno nelle conclusioni scritte assume rilievo pratico anche ai fini dell'individuazione del giudice civile competente per valore nel successivo giudizio civile di liquidazione.

I poteri direttivi del presidente (comma 3)

Il comma 3 attribuisce al presidente il potere-dovere di dirigere la discussione e di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione. Si tratta di un potere discrezionale di organizzazione e disciplina della fase orale che trova il proprio fondamento nelle esigenze di concentrazione, immediatezza e celerità del dibattimento. L'esercizio di tale potere non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in una concreta lesione del diritto di difesa, con l'effetto di impedire all'imputato o al suo difensore di svolgere compiutamente le proprie argomentazioni.

Il diritto di replica (comma 4)

Il comma 4 riconosce al pubblico ministero e ai difensori delle parti private — inclusa la parte civile — il diritto di replica, esercitabile una sola volta e nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. La replica non è una seconda arringa libera, ma uno strumento strettamente funzionale al contradditorio: consente di rispondere agli argomenti della controparte senza riaffrontare l'intera tesi difensiva o accusatoria. La violazione del diritto di replica della parte civile non è assistita da alcuna sanzione di nullità, atteso il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., che riserva la nullità alla sola violazione della garanzia di cui al comma 5.

La garanzia della parola per ultimi all'imputato e al difensore (comma 5)

Il comma 5 contiene la più rilevante garanzia dell'intera disposizione: «in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano». Questa previsione realizza una garanzia rafforzata di matrice costituzionale, presidio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Si tratta dell'unica ipotesi di nullità testualmente comminata dall'art. 523 c.p.p. La locuzione «difensore» è intesa dalla giurisprudenza come riferita esclusivamente al difensore dell'imputato, con esclusione dei difensori delle altre parti private. La nullità conseguente alla violazione di questo diritto è di natura relativa, sicché — pur se immediatamente percepibile — deve essere eccepita nel corso dell'udienza stessa, pena la decadenza. Il diritto spetta «se lo domandano», il che esclude qualsiasi automatismo: l'imputato o il difensore devono attivarsi richiedendo espressamente la parola.

Il divieto di interruzione della discussione e la clausola dell'«assoluta necessità» (comma 6)

Il comma 6 enuncia il principio per cui la discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove se non in caso di assoluta necessità, nel qual caso il giudice provvede a norma dell'art. 507 c.p.p.. La clausola dell'«assoluta necessità» è clausola eccezionale e di stretta interpretazione: il giudice deve valutarla con giudizio prospettico al momento dell'adozione dell'ordinanza — non ex post sulla base dell'esito dell'integrazione — e la sua valutazione è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. Del potere di interrompere la discussione è dotato anche il giudice di appello, che deve dare congrua ragione della sussistenza del requisito dell'assoluta necessità. Una volta interrotta la discussione e assunte le nuove prove, la discussione non può essere semplicemente ripresa, ma deve essere rinnovata dall'inizio, perché le conclusioni vengono formulate solo dopo il completo esaurimento della prova; in difetto, si verifica nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178-180 c.p.p. Il potere officioso del giudice ex art. 507 c.p.p. è tradizionalmente riconosciuto dalla giurisprudenza come non limitato alle prove di carattere «nuovo» in senso stretto, purché ne ricorra l'assoluta necessità.

Raccordo con il principio di immutabilità del giudice

Un profilo applicativo di notevole rilevanza pratica attiene all'interazione tra l'art. 523 c.p.p. e il principio di immutabilità del giudice sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p. La giurisprudenza più recente ha chiarito che la natura assoluta e insanabile della nullità per violazione di tale principio non impone al giudice nella nuova composizione di rinnovare d'ufficio l'intera discussione già svolta; la rinnovazione è un diritto potestativo della parte, sicché, ove il giudice metta le parti in condizione di interloquire e queste non domandino la rinnovazione, nessuna nullità si produce.

Coordinamento normativo

L'art. 523 c.p.p. va letto in coordinamento con le seguenti disposizioni:

  • Art. 507 c.p.p. (ammissione di nuove prove a iniziativa del giudice), richiamato espressamente dal comma 6 per disciplinare la sequenza successiva all'interruzione della discussione .
  • Art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. (nullità di ordine generale per violazione delle disposizioni concernenti la partecipazione del P.M. e l'intervento dell'imputato), che presidia il regime delle invalidità conseguenti alla violazione dell'art. 523 c.p.p..
  • Art. 179 c.p.p. (nullità assolute): applicabile nelle sole ipotesi in cui la violazione investa l'assistenza del difensore nei casi in cui è obbligatoria la sua presenza .
  • Art. 82, comma 2, c.p.p. (revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni) .
  • Art. 525, comma 2, c.p.p. (principio di immutabilità del giudice) .
  • Art. 526 c.p.p. (prove utilizzabili ai fini della deliberazione): la corretta sequenza discussione-deliberazione garantisce che il giudice deliberi solo sulle prove legittimamente acquisite .
  • Art. 421 c.p.p. (discussione nell'udienza preliminare): norma omologa per la fase preliminare, nella quale l'ordine degli interventi segue lo stesso schema ma con gli adattamenti propri della sede .

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