Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. (1) (1) Comma aggiunto dall’art. 19 della L. 1 marzo 2001, n. 63.
Cassazione Penale, sez. II, sentenza 15 ottobre 2008, n. 38894