Art. 534 cpp - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Nei casi previsti dagli articoli 205 e 206 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.




Leggi altri articoli in: Titolo III - Sentenza (artt. 525-548)
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