Art. 535 cpp - Condanna alle spese

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. (1) 2. (…) (2). 3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130. (1) Le parole: “relative ai reati cui la condanna si riferisce” sono soppresse dall’art. 67, comma 2, lett. a) della L. 18 giugno 2009, n. 69. (2) Il comma che recitava: “2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.” è stato abrogato dall’art. 67, comma 2, lett. b) della L. 18 giugno 2009, n. 69.




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