Art. 539 cpp - Condanna generica ai danni e provvisionale

Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.






Leggi altri articoli in: Titolo III - Sentenza (artt. 525-548)
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