Art. 548 cpp - Deposito della sentenza

La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. 2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. 3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5, L. 28 aprile 2014, n. 67.

Cassazione Penale, sez. III, sentenza 6 luglio 2007, n. 26076 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 luglio 2009, n. 28491


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