Art. 561 cpp - Udienza per il giudizio abbreviato

L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’art. 420.2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell’art. 554 comma 4.3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell’art. 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall’art. 443. Articolo abrogato dall’art. 44 della L 16 dicembre 1999, n. 479.




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