Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444. Articolo abrogato dall’art. 44 della L 16 dicembre 1999, n. 479.