Art. 568 cpp - Regole generali

La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.



Cass. pen. n. 42969/2007

L'ordinanza di rigetto del Gip di una richiesta di sequestro di una parte privata (indagato o persona offesa) non è impugnabile.


 

Cassazione Penale, sez. II, sentenza 16 febbraio 2009, n. 6562

Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 aprile 2009, n. 15668




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