Art. 578 cpp - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.



Cassazione Penale 9399/2007 annullamento con rinvio se c’è prescrizione e vizio di motivazione

Qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 21 ottobre 2005). Cassazione penale, sentenza n. 9399 del 05 febbraio 2007.