Art. 593 cpp - Casi di appello

Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda. (1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46. (2) La Corte costituzionale con sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva.

Corte Costituzionale, sentenza 4 aprile 2008, n. 85


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