Art. 601 cpp - Atti preliminari al giudizio

1. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587.

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.

4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. L'avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.

6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

 



Vigenza Nuova formulazione art. 601 cpp

Va rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite affinché le stesse indichino innanzitutto da quando deve considerarsi vigente l'art. 601 c.p.p., come riformato dal D.Lgs n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l'art. 94 D.Lgs n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall'art. 5-duodecies L. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024) ed, inoltre, se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto "autonomo", o solo "esecutivo" e se, pertanto, per individuare la legge che lo regala, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata.

Cass. pen., Sez. II, Ordinanza, 05/04/2024, n. 16365

Nuovo termine 40 giorni di preavviso udienza appello penale

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dai 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2022, dell'art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Cass. pen., Sez. III, 10/01/2024, n. 15115



Oggi 6/6/24 si rileva che la Corte d'Appello di Roma, per un procedimento di appello introdotto nel 2022, applica il termine di venti giorni per la notifica ad imputato/parte civile.


Leggi altri articoli in: Titolo II - Appello (artt. 593-605)
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