Art. 606 cpp - Casi di ricorso

Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2; (1) e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. (2) 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. (1) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 20 febbraio 2006, n. 46. (2) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. b) della L. 20 febbraio 2006, n. 46.



Cassazione Penale 47204/2015 nel giudizio di cassazione nessuna rivalutazione degli elementi di fatto

In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Rigetta, App. Palermo, 26/02/2015). Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 47204 del 7 ottobre 2015.

Cassazione penale SSUU 2110/1995 la Corte di cassazione non può giudicare né valutare le fonti di prova

Come accadeva anche prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che ha modificato l’art. 606, comma 1, lett. e), la Corte di Cassazione è chiamata a svolgere una verifica della completezza e della correttezza della motivazione di una sentenza. Tale compito non può essere confuso né con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, né con un giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, poiché sono entrambi compiti esclusivamente spettanti al giudice di merito. Pertanto, la funzione del sindacato di legittimità si esaurisce con l’accertamento della coerenza e della logicità del processo formativo del libero convincimento del giudice di merito. Così ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 2110 emessa il 23 novembre 1995.

Cassazione Penale SSUU 6402/1997 il travisamento del fatto deve risultare dal testo della sentenza impugnata

Il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicchè la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati. Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 6402 del 30 aprile 1997.

Cassazione Penale SSUU 24/1999 l’illogicità della motivazione deve essere un vizio evidente e macroscopico

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 24 del 24 novembre 1999. 

Cassazione Penale, sez. III, sentenza 7 gennaio 2008, n. 191, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 febbraio 2008, n. 7712 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 28 febbraio 2008, n. 8937, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 maggio 2008, n. 18747 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 15 settembre 2008, n. 35319




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