E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, (1) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta. (1) Le parole: “o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, della L. 12 giugno 2003, n. 134.