La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (1) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero (2) che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. (3) (1) Le parole: “di assoluzione” e “pronunciata in seguito a dibattimento” sono state soppresse dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97. (2) Le parole: “non costituisce illecito penale ovvero” sono state inserite dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97. (3) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97.