Art. 653 cpp - Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (1) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero (2) che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. (3) (1) Le parole: “di assoluzione” e “pronunciata in seguito a dibattimento” sono state soppresse dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97. (2) Le parole: “non costituisce illecito penale ovvero” sono state inserite dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97. (3) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97.




Leggi altri articoli in: Titolo I - Giudicato (artt. 648-654)
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto