Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate (1). In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. 2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3. 3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti. (1) Le parole: “o alla devoluzione allo Stato delle some di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262”, inserite dall’art.2, comma 613, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, sono state successivamente soppresse dall’art. 2, comma 9, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, nella L. 13 novembre 2008, n. 181. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (Gazz. Uff. 17 giugno 2015, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.