Art. 90 cpp - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 2.La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. 2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali. (1) 3.Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente. (2) (1) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 con decorrenza dal 20 gennaio 2016. (2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 con decorrenza dal 20 gennaio 2016.




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