Art 96 cpp - Difensore di fiducia

L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.



Delega Penale per Iscritto: Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606

Nel processo penale la delega ad altro difensore deve essere conferita per iscritto, dato che la legge 247/2012 non ha abrogato l'articolo 96 c.p.p.: ciò  vale per i difensori di tutti le parti.




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