Art. 143 bis disp. att. cpp - Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato

Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. (1) Articolo inserito dall’art. 14, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.




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