Art. 194 disp. att. cpp - Iscrizioni nel casellario giudiziale

Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonché quelli con i quali è concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 2. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera d) del codice si fa menzione solo nei certificati previsti dall'articolo 688 del codice. Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.




Leggi altri articoli in: Norme di attuazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto