Art. 204 disp. att. cpp - Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero

Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto preCODICE DI PROCEDURA PENALE Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale | 125 visto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.




Leggi altri articoli in: Norme di attuazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto