Art. 212 disp. att. cpp - Costituzione di parte civile e intervento nel processo

Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice. 2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.




Leggi altri articoli in: Norme di attuazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto