Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività (1). 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate: a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente; CODICE DI PROCEDURA PENALE Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale | 126 b) la specie degli atti investigativi richiesti; c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico. 3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. 4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente (2). (1) Il comma che recitava: “Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 38 è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.” è stato così modificato dall'art. 24, L. 7 dicembre 2000, n. 397. ». (2) Il comma che recitava: “Ai fini di quanto previsto dall'articolo 200 del codice, l'investigatore autorizzato è equiparato al consulente tecnico.” è stato così sostituito dall'art. 24, L. 7 dicembre 2000, n. 397.