Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali. 2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Articolo abrogato, dall'art. 136, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.