Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza. 2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 236, secondo comma, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666, e 678 c.p.p., nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio.