Art. 3 disp. att. cpp - Designazione del pubblico ministero

I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati. Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.




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