Art. 45 bis disp. att. cpp - Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

Nei casi previsti dell'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza (2). 2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. (1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 7 gennaio 1998, n. 1(2) Il comma che recitava: “Nei casi previsti dell'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza" è stato così modificato dall'art. 13, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.




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