Art. 46 disp. att. cpp - Esecuzione dell'accompagnamento coattivo

Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è tramesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.




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