Art. 51 disp. att. cpp - Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo (1). 2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici (2). 3. Nell'àmbito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello (3). 3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni (4). (1) Il comma che recitava: “Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perché provveda alla scelta del personale idoneo.” è stato così modificato dall'art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115. (2) Il comma che recitava: “2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo.” è stato così sostituito dall'art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115. (3) Il comma che recitava: “3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 40Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.” è stato così sostituito dall'art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115. (4) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.




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