Art. 66 disp. att. cpp - Procedimento di esclusione del segreto

Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori. 2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato (1). 3. (…) (2). (1) Il comma che recitava: “2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204 comma 2 del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.” è stato così sostituito dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124. (2) Il comma che recitava: “3. Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977 n. 801.” è stato abrogato dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.




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