Art. 68 disp. att. cpp - Formazione e revisione dell'albo dei periti

L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. (1) 2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo. 3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito. (1) Comma modificato dall'art. 210, comma 1, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G. U. 20 marzo 1998, n. 66; per la proroga del predetto termine al 2 giugno 1999, vedi l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32.




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