Art. 80 disp. att. cpp - Esecuzione di perquisizioni locali

Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice (1). 2. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione. (1) Il comma che recitava: “Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice.” è stato così sostituito dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.




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