• Home
  • C. Proc. Amm.
  • Art. 47 cpa - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

Art. 14 cpa - Competenza funzionale inderogabile

Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’ articolo 135 e dalla legge. 2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’ articolo 13.




Leggi altri articoli in: Codice Processo Amministrativo